LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
di Dott. Domenico Rief, LL.M. Servizio Europa, Camera di Lavoro del Tirolo |
Domanda: La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali del mercato unico interno. Che cosa significa concretamente per i lavoratori?
La libera circolazione dei lavoratori consente a ogni cittadino dell’Unione europea di lavorare in un altro Stato membro senza subire limitazioni e discriminazioni. E’ quindi possibile recarsi in un altro Paese dell’UE e soggiornarvi per un certo periodo di tempo allo scopo di trovare un’occupazione, così come è possibile rimanervi dopo la conclusione del rapporto di lavoro purché ricorrano determinate condizioni.
Le stesse regole valgono per i familiari della lavoratrice/del lavoratore che soggiornano nello Stato membro ospitante e possono svolgervi un’attività lavorativa anche se sono cittadini di uno Stato terzo.
Infine, i cittadini comunitari non possono subire discriminazioni nel mondo del lavoro e devono essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro previste per la popolazione locale.
Domanda: I periodi assicurativi in un’altra regione confinante vengono riconosciuti?
Per garantire la libera circolazione dei lavoratori è necessario che la singola lavoratrice/il singolo lavoratore non subisca penalizzazioni dal punto di vista previdenziale per aver lavorato in diversi Stati membri. Così l’Unione Europea ha sancito già in uno dei suoi primi regolamenti che i periodi assicurativi vengano reciprocamente riconosciuti ai fini del trattamento pensionistico o di disoccupazione. Ciò permette di evitare che alla fine della propria carriera lavorativa il soggetto si ritrovi senza pensione statale non avendo maturato in nessuno degli Stati membri un periodo assicurativo sufficiente per acquisirne il diritto. I periodi assicurativi devono essere reciprocamente riconosciuti e già dopo un anno di lavoro prestato in uno degli Stati membri quest’ultimo è tenuto a corrispondere la relativa quota di pensione.
Cosa intende l’Unione Europea con il concetto di protezione dalla discriminazione?
Oltre al divieto di discriminazione in base alla cittadinanza è vietata a livello comunitario qualsiasi forma di discriminazione sul lavoro che sia fondata sull’origine etnica, la razza, il sesso, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Di conseguenza, nei casi in cui ad esempio la candidatura ad un impiego sia respinta per motivi di età o si verifichi l’esclusione dall’aggiornamento professionale interno di una/un dipendente per motivi legati all’orientamento sessuale è possibile richiedere un risarcimento il cui importo viene comunque fissato dai singoli Stati membri. In caso di licenziamento per i motivi anzidetti deve essere garantita la possibilità di impugnazione in via giudiziale al fine di ottenere la riassunzione. Per tali procedimenti giudiziari il diritto comunitario prevede l’inversione dell’onere della prova per agevolare al soggetto interessato la dimostrazione dell’avvenuta discriminazione. La/Il ricorrente deve quindi soltanto fornire elementi a sostegno della presunta discriminazione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento non aveva carattere discriminatorio essendo dovuto ad altro giustificato motivo.
Links:
- Servizio Europa del Camera di Lavoro del Tirolo (solo DE)
- EURES Trans Tirolia – Lavoro senza frontiera
- European Job Guide
Links in merito a tematiche attinenti:
AK Tirol: www.ak-tirol.com
Informazioni su come vivere e lavorare in un altro stato membro dell’UE e offerte di lavoro in Europa: www.eures.eu
Informazioni per pendolari tra Alto Adige, Tirolo e Grigione: www.eures-transtirolia.eu
Informazioni sui diritti della previdenza sociale nell’UE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=de
Informazioni sui diritti di liebertà dei cittadini del’Ue: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=457
Informazioni sull’invio all’interno dell’UE/EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=de
Informazioni sui sistemi sociali in Europa: www.missoc.org
Contatto: Dott. Domenico Rief LL.M.
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